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QUALI DIRITTI MANTIENE L'EX CONIUGE DOPO IL DIVORZIO?


Porre fine ad un matrimonio, attivita' che oggi e' all'ordine del giorno, e' un diritto faticato e acquisito negli anni '70. Solo il 1 dicembre 1970, infatti, lo scioglimento del vincolo matrimoniale e' entrato a far parte del nostro ordinamento: un tempo piuttosto recente, in verita' se si pensa alla storia del diritto italiano. Dunque, la L. 898/1970 ha introdotto l'istituto del divorzio, ma ha anche regolati molti degli aspetti dei rapporti degli ex coniugi. Alcuni sono i piu' conosciuti: riacquisizione dello stato civile libero e possibilita' di contrarre un nuovo matrimonio. Vediamo oggi altri aspetti che spesso non sono conosciuti ma di certo non meno importanti. L'art. 12bis della suddetta legge sancisce, infatti, che, qualora l'ex coniuge percepisca, dopo la sentenza di divorzio, il TFR, maturi in capo all'altro coniuge un diritto a percepirne una percentuale. La ratio della disposizione e' molto semplice, in verita'. Infatti si presume che l'attivita' lavorativa prestata durante l'unione matrimoniale sia stata possibile anche grazie agli impegni presi dall'altro coniuge. Quest'ultimo, dunque, avra' diritto al 40% non dell'intera somma dovuta a titolo di TFR, ma solo di quella maturata in costanza di matrimonio. Detto diritto, peraltro, viene riconosciuto solo a due condizioni: il coniuge avente causa non deve essere passato a nuove nozze e deve essere titolare di assegno divorzile. L'assegno divorzile e' istituito all'art. 5 della L. 898/1970 ed e' una somma, stabilita dal Tribunale, erogata in un'unica soluzione o mensilmente. Il coniuge in favore del quale e' stabilita per ottenerla deve avere alcuni requisiti. Non deve, infatti, avere mezzi economici adeguati alla propria sussistenza o non deve essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive. L'ammontare dell'assegno viene calcolato tenendo conto della durata del matrimonio e del tipo di contributo apportato all'unione dal coniuge avente diritto ma NON si tiene conto del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio (cosi' Cass. Civ. 11504/2017). Se ne perde il diritto al percepimento qualora si contraggano nuove nozze oppure qualora l'obbligato muoia o fallisca. L'assegno divorzile non va confuso con l'assegno di mantenimento. Ed infatti, quest'ultimo viene corrisposto in sede di separazione e, pertanto, ha un carattere transitorio, calcolato tenendo conto del tenore di vita in costanza di matrimonio.

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