Si definisce donazione quel contratto con cui un soggetto, per mero spirito di liberalità, arricchisca un altro.
Talvolta può accadere che una donazione possa ledere i diritti di terzi, in particolar modo, dei legittimari.
Questi sono gli eredi cd. necessari, coloro cui l'ordinamento riserva obbligatoriamente una quota dell'eredità, anche contro la volontà del dante causa.
Qualora uno di questi soggetti riceva una quota inferiore a quanto avrebbe avuto diritto, può, nel termine di dieci anni, esperire un'azione di riduzione, per vedere ripristinata la propria quota.
Ai sensi dell'art. 559 C.C., le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo fino alla più antica.
Le donazioni fatte in vita dal dante causa rimarranno dunque valide: se ne ridurrà solo il valore.
Tale strada, tuttavia, è percorribile solo dopo che si sia tentato il ripristino della quota tramite altri beni mobili facenti parte dell'asse ereditario.
Un caso particolare, disciplinato dall'art. 560 C.C., riguarda le donazioni aventi ad oggetto immobili.
Va infatti distinto, in questo caso, se l'integrazione possa farsi separando dall'immobile la parte necessaria o meno.
Nel primo caso, non sorgono questioni particolari.
Nel secondo, va ancora distinta l'ipotesi in cui il donatario abbia un'eccedenza superiore al quarto della quota disponibile, o meno.
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