Il nostro sistema penale prevede che taluni reati siano procedibili per l'impulso dell'autorità giudiziaria (reati perseguibili d'ufficio) mentre per altri è necessario che la persona offesa dal reato manifesti la volontà di veder punito il trasgressore. Detta manifestazione avviene attraverso la presentazione dell'atto di querela e, pertanto, questi reati sono detti perseguibili a querela. Le ragioni per questa dicotomia possono essere le più svariate e, incredibilmente, non dipendono solamente dalla gravità del reato. Basti pensare che reati come la violenza sessuale o lo stalking siano, in determinate ipotesi, perseguibili a querela di parte. La ratio risiede nella tutela della vittima e nel rispetto della sua volontà di non aver sporto querela. il Decreto Legislativo n. 36/2018 è intervenuto nell'impianto penalistico, modificando la procedibilità di determinati reati. Il decreto, in vigore da oggi, ha reso procedibili a querela reati che, precedentemente, erano perseguiti d'ufficio. La ragione viene individuata nel carattere privatistico dell'offesa o nella assai modesta offensività del tipo di reato: si tratta, infatti, principalmente di reati contro la persona o contro il patrimonio, ma relativamente a fattispecie marginali. Da oggi saranno dunque perseguibili a querela la violenza privata semplice, la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, la violazione di corrispondenza, la sottrazione di corrispondenza Ha subito modifiche anche il reato di truffa: sarà perseguibile d'ufficio solo nell'ipotesi in cui il danno sia di particolare entità. Una simile riforma è sicuramente dettata dalla necessità di allegerire il carico delle nostre Procure: tuttavia, viene sicuramente da chiedersi se una simile strada conduca, effettivamente, ad un defaticamento del ruolo.
Comments