Non vi stupirà scoprire che una delle ricerche più effettuate su Google sia la possibilità (e, soprattutto, la liceità) di registrare conversazioni telefoniche. Oggi cercheremo di fare un poco di chiarezza sull'argomento. In primis, quindi, chiariamo che registrare una telefonata è lecito e consentito. La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, che chi registra una propria telefonata non faccia altro che fissare su un supporto multimediale ciò che, in realtà, è già suo poichè vi ha assistito in prima persona. Da questa definizione data dalla Cassazione risulta lampante, dunque, che la registrazione sia possibile ma a determinate condizioni. Intanto, la registrazione deve essere effettuata da uno dei partecipanti. Quindi, il prodotto della registrazione non potrà essere divulgato a terzi: se ciò avvenisse, vi sarebbe una violazione della privacy. Anche quest'ultima ipotesi, tuttavia, incontra un'eccezione. La divulgazione, infatti, è possibile qualora la registrazione sia necessaria per la tutela di un proprio diritto. Da ultimo, la stessa Cassazione (Cass. pen. sent. n. 5241/2017) ha infatti stabilito che le registrazioni di conversazione possono agevolmente formare una prova lecita in un processo, purchè siano state fatte da uno dei presenti alla conversazione. In conclusione, dunque: è lecito registrare conversazioni e telefonate, ma a determinate condizioni!
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