Il revenge porn è un'introduzione piuttosto giovane nel nostro orientamento: nonostante i numerosi casi di cronaca, la giurisprudenza in tema è praticamente inesistente.
In questi giorni, tuttavia, mi sono imbattuta in una pronuncia piuttosto singolare.
Il Tribunale di Latina ha, infatti, ritenuto un cinquantaduenne responsabile del solo stalking, assolvendolo dall'accusa ex art 612 ter c.p..
Questi i fatti: poco tempo prima, a seguito della fine della propria relazione extraconiugale, l'indagato aveva inviato al figlio della ex delle foto della madre a seno nudo.
La donna aveva dunque denunciato l'ex amante, sia per il reato di cui all'art. 612 ter c.p. che per quello ex art. 612 bis, in quanto a questo fatto si erano aggiunte minacce e comportamenti che le avevano arrecato un forte stato d'ansia.
La tesi difensiva ha respinto l'accusa di revenge porn, sostenendo che le foto fossero state consegnate all'indagato dalla stessa persona offesa e che l'uomo le avrebbe inviate non con intenti ricattatori, ma perchè il figlio convincesse la madre che quello non fosse un comportamento decoroso.
Da qui, l'assoluzione dall'accusa di revenge porn ma non di stalking.
La norma, infatti, sancisce la responsabilità penale di chi invii, diffonda, ecc. immagini che avrebbero dovuto rimanere private dopo averle realizzate o sottratte, oppure per coloro che, dopo averle ricevute, le inviano per recare un nocumento.
Orbene, a leggere la norma, il caso di Latina sembrerebbe il classico esempio scolastico: forse che l'assoluzione verta esclusivamente sulla volontà di creare nocumento?
Sicuramente, sarà interessante leggere le motivazioni della sentenza.
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