Se la separazione avviene quando i bambini sono molto piccoli puo' capitare che quanto disposto a titolo di mantenimento, con il tempo, non sia piu' adeguato.
Parimenti, puo' capitare che mutino le condizioni economiche del soggetto obbligato al mantenimento.
Per evitare situazioni spiacevoli, dunque, il nostro ordinamento prevede la possibilita', ogni qualvolta mutino le condizioni economiche, sia dell'obbligato che del beneficiario, di richiedere una revisione delle condizioni statuite in sede di separazione o divorzio.
Perche' il ricorso venga accolto, tuttavia, e' necessario che si verifichi un mutamento, successivo e oggettivo, delle condizioni.
Sul punto, e' intervenuta recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 3203 del 10.02.2021.
L’art. 337- quinquies cod. civ. subordina la revisione delle condizioni relative alla prole alla presenza di validi motivi o al mutamento delle originarie circostanze di fatto stabilite al momento della pronuncia di separazione.
Nel caso di specie, il giudice del secondo grado ha fondato la propria decisione sia sulla rivalutazione delle circostanze di fatto preesistenti (le condizioni reddituali e patrimoniali del padre, oggetto di valutazione comparativa) sia sulle esigenze dei figli minori legate allo loro crescita.
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