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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: INAMMISSIBILE SE SUSSISTE ANCORA DISPARITA' ECONOMICA


Più e più volte ci siamo trovati ad esaminare il caso in cui le condizioni economiche del coniuge obbligato al mantenimento o all'assegno divorzile: è dunque acclarato che, al fine di non scivolare nel penale, è opportuno intraprendere la strada delle modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Ma in quali termini può essere accolta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento?

Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla riduzione dell'assegno di mantenimento (n. 30003 del 31.12.2020), stabilendo che non meriti accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento quando persista, nonostante il cambiamento della situazione economica, la differenza tra le due situazioni economiche.

Ed infatti, è legittimo l’assegno divorzile che sia stato stabilito esaminando in dettaglio le risorse economico-patrimoniali degli ex coniugi, il contributo fornito dall’ex moglie alla realizzazione professionale e reddituale dell’ex marito, l’età della moglie e le sue potenzialità lavorative, nonché la durata del rapporto matrimoniale; allorquando il giudice abbia preso in esame il fatto storico rilevante in causa (cioè, la differenza economico-reddituale degli ex coniugi, riconducibile al vissuto matrimoniale), la decisione non è viziata se non siano state prese in considerazione le circostanze relative alla nascita del secondo figlio e all’estinzione del mutuo gravante sull’ex moglie.

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