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RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA: COME CAMBIERA'?


Quasi ogni legislatura, negli ultimi tempi, ha indicato quale proprio obiettivo la riforma della legittima difesa. I fatti di cronaca, fomentati dai paradossi del nostro sistema giudiziario, hanno fatto in modo che i cittadini chiedessero, a gran voce, un intervento sul punto. E così, lo scorso 24 ottobre, il Senato ha approvato il testo della riforma, che ora è passato nuovamente alla Camera. Ma come è disciplinata attualmente la legittima difesa e, dunque, come cambierebbe se il testo venisse approvato? Nel nostro ordinamento, la legittima difesa è prevista, all'art. 52 c.p., quale causa di giustificazione: ciò significa che, in presenza di determinati requisiti piuttosto rigidi, un comportamento altrimenti considerato reato non verrebbe punito. Nell'ipotesi della legittima difesa, il comportamento scusato riguarda chi abbia commesso il fatto perchè costretto per difendere un diritto proprio o altrui da un'aggressione ingiusta e attuale, purchè la reazione sia proporzionata all'offesa. Da qui, come abbiamo già analizzato diverse volte, si evincono i tre requisiti della legittima difesa: a) l'offesa deve essere ingiusta, b) il pericolo deve essere attuale (non deve, infatti, esservi fuga e ripensamento da parte dell'aggressore), c) i mezzi con cui si risponde devono essere proporzionati. Proprio su quest'ultimo punto, nel 2006, il legislatore ha inserito un primo correttivo. Infatti, con la L. 59/2006 è stata introdotta una presunzione di proporzionalità dei mezzi quando l'aggressione si svolga nella propria privata dimora o presso la propria attività. Ciò significa che, anche se l'aggressore, poniamo, ci minacciasse a mani nude nel nostro negozio e noi rispondessimo con un'arma (purchè legittimamente detenuta) potrebbe sussistere la legittima difesa. Attenzione, però! Viene presunto il solo requisito della proporzionalità. Ed infatti, perchè venga riconosciuta la causa di giustificazione occorre che il pericolo di un'offesa ingiusta sia comunque attuale e non vi siano vie di fuga alternative. Ecco spiegato il motivo per cui al telegiornale viene spesso data notizia dell'indagine a carico del derubato che ha sparato alla schiena dei rapinatori in fuga: in questo caso, non vi sarebbe più l'attualità del pericolo. Il nuovo testo di legge risponde ad un'esigenza dettata dai fatti di cronaca e si prefigge di introdurre varie novità. In primis, verrebbe introdotto l'art. 115 bis al T.U. spese di giustizia, che prevede la liquidazione in regime di patrocinio a spese dello Stato degli onorari del difensore o del consulente tecnico qualora il processo si concluda con archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, indipendentemente dai limiti di reddito. Una misura, pertanto, molto simile a quella già prevista per le vittime di reati come stalking o violenza sessuale. Quindi, la riforma vorrebbe introdurre un inasprimento di pena per i reati di furto, furto aggravato, rapina e violazione di domicilio. Infine, si interverrebbe nuovamente sull'art. 52 c.p. La riforma, infatti, punta a rafforzare la presunzione di proporzionalità già introdotta nel 2006 e, quindi, ne introduce una nuova , nell'ipotesi in cui si contrasti la mera intrusione con violenza o minaccia al proprio domicilio. La speranza, come al solito, è che possa essere una riforma vera e che possa sanare molte lacune del nostro ordinamento, e non la solita risposta data dal legislatore sull'enfasi del clamore mediatico. Ai posteri l'ardua sentenza.

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