
Nelle ultime settimane si è parlato molto della proprosta di emendamento, già approvata in Commissione Giustizia alla Camera, di prevedere il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione dell'imputato.
Ma di cosa si parla?
L'emendamento ha proposto l'introduzione di un nuovo articolo all'interno del Codice Penale (art. 177 bis) che preveda il rimborso, fino ad Euro 10.500,00, delle spese legali per l'imputato assolto in via definitiva.
Per accedere al ristoro, dunque, è necessario che la sentenza di assoluzione, a prescindere dalle formule con cui sia stata dichiarata, sia divenuta irrevocabile.
Potrà essere richiesta per le sole assoluzioni successive all’entrata in vigore della legge di Bilancio, e l'importo verrà versato agli imputati assolti in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dall’anno successivo a quello dell’assoluzione definitiva.
Gli unici casi di esclusione saranno: l'assoluzione da un capo di imputazione e la condanna per altri, l'estinzione per prescrizione o amnistia, la depenalizzazione dei fatti di cui al capo di imputazione.
Per fare domanda, sarà necessario produrre fattura del difensore con quietanza i avvenuto pagamento, il parere di congruità dei compensi del difensore, emesso dal Consiglio dell'Ordine (che, tuttavia, sembrerebbe dal testo di legge meramente facoltativo) e l'attestazione della cancelleria, appunto, dell'irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Tuttavia, i ristori potranno essere emessi solo nei limiti di capienza del fondo e, pertanto, saranno verosimilmente parziali: si attende un decreto ministeriale che ne stabilisca i criteri, tenendo però fermi due capi quali il numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo.
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