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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA


Recentemente, abbiamo trattato il tema dei contratti di convivenza.

Ma cosa accade quando la coppia che ne ha sottoscritto uno decide di sciogliersi?

Ricordiamo che il comma 59 della L. 76/2016 sancisce che il contratto di convivenza si scioglie o per mutuo consenso delle parti o su iniziativa di un solo convivente: in ciascun caso, comunque, è necessario che venga predisposto un atto che deve avere le stesse formalità del contratto di convivenza indicate nel comma 51. Dunque, non può essere inserita una condizione risolutiva ipso iure del contratto collegata a presunti sintomi di crisi della convivenza.

In caso di recesso unilaterale, il professionista che riceva l'atto di recesso deve notificarlo prontamente all'altra parte e, se l'immobile destinato ad abitazione famigliare è nella sua disponibilità, può inserire un termine non inferiore a 90 giorni per il rilascio.

Chiariamo subito che il tema verte essensialmente su due punti: l'eventuale restituzione degli apporti economici del convivente in costanza di rapporto e il regime di tutela dell'ex convivente che versi in situazione di debolezza economica al termine della convivenza.

Dunque, quanto alla restituzione degli apporti economici, è pressochè pacifico il diritto del convivente al ristoro delle somme versate per l'acquisto della casa poi intestata all'ex, per la ristrutturazione o per l'acquisto di beni mobili necessari per l'arredamento.

Quanto invece alla tutela della parte economicamente più debole, è opinione comune che questa possa richiedere un assegno di mantenimento.

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