La settimana scorsa abbiamo trattato il tema dell'iscrizione alla scuola privata e cosa accada quando il consenso congiunto manchi.
Esistono però casi in cui l'iscrizione ad una scuola privata sia possibile, anche in assenza del consenso da parte dell'altro genitore e pur insorgendo in capo a questi un obbligo di compartecipazione alle spese?
La risposta ci viene fornita da una recentissima pronuncia (ord. 24 febbraio 2021, n. 5059) che, appunto, ammette l'iscrizione ad una scuola privata in assenza del consenso dell'altro genitore, ovviamente a determinate condizioni.
Nell'ordinanza in esame, infatti, è stato rigettato il ricorso per Cassazione del coniuge non collocatario che contestava l'emissione del decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate dal coniuge collocatario per l'iscrizione dei figli ad istituti privati, lamentando che sulle stesse non vi sia stata una concertazione preventiva.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia, in tre gradi di giudizio, dato prova di aver effettivamente preso una posizione dissenziente rispetto a dette spese per i figli minori.
Conclude dunque la Corte che il coniuge che richiede il ristoro di dette somme, anche in assenza di concertazione, abbia esaurito il proprio onere se l'altro genitore non esprima, in tempi ragionevoli, un valido dissenso.
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