Purtroppo, una sentenza che stabilisce un qualsiasi pagamento non garantisce che questa obbligazione venga adempiuta.
Cio' vale anche per le separazioni e i divorzi, laddove viene disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori o non economicamente autosufficienti o in favore dle coniuge
Sebbene il mantenimento sia un obbligo ancor prima morale che giuridico verso i propri figli, sono numerosi i casi in cui il genitore tenuto alla corresponsione della somma sia moroso.
Questa condizione puo' essere data sia da una oggettiva impossibilita' ad adempiere (ad esempio, il caso in cui abbia perso il lavoro) oppure ad una dolosa ignoranza.
Vediamo dunque quali siano le strade alternative cui il coniuge benificiario puo' ricorrere.
Qualora l'obbligato sia in una oggettiva impossibilita' ad adempiere (tale per cui anche le modifiche alle condizioni di separazione sarebbero vane) possono essere chiamati a rispondere dell'adempimento gli ascendenti piu' prossimi: i nonni.
Ovviamente, questa ipotesi e' percorribile laddove il coniuge si trovi in uno stato di indigenza e impossibilita' assoluta.
Diverso e' invece il caso in cui il genitore ometta di pagare l'assegno di mantenimento in maniera del tutto consapevole e dolosa.
In questo caso, l'Art 156 C.c. prevede la possibilita' che sia direttamente il datore di lavoro, su richiesta del beneficiario, a corrispondere la somma dovuta a titolo del mantenimento, decurtata dallo stipendio dell'obbligato.
Nonostante la norma parli di una quota della somma dovuta a titolo di mantenimento, la Cassazione ha piu' volte stabilito che il datore di lavoro puo' corrispondere l'intera somma disposta nel provvedimento di separazione.
Per ottenre questo tipo di provvedimento e' tuttavia necessario provare l'assoluta inerzia e disinteresse dell'obbligato, nonche' un pregiudizio e pericolo derivante dal comportamento dello stesso.
Va inoltre segnalato che questa strada e' percorribile non solo in caso di separazione e divorzio, ma anche nelle ipotesi di unioni di fatto e anche nei casi in cui la coppia sia ancora insieme, ma uno dei due genitori venga meno all'obbligo di sostegno morale e materiale alla famiglia.
Infine, va segnalato che negli anni 2016 e 2017 era stato finanziato un Fondo di solidarieta' per il coniuge in stato di bisogno, cui si poteva accedere in caso di inadempimento e comprovato stato di bisogno.
Tuttavia, non risulta per l'anno 2019 finanziato.
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