Il nostro ordinamento prevede varie strade per dirsi addio: può accadere, infatti, che le parti siano d'accordo e, pertanto, si depositi un ricorso congiunto oppure che detta consensualizzazione avvenga in corso di causa.
Ed infatti, va ricordato che è sempre possibile che una separazione iniziata quale giudiziale venga convertita in consensuale, se le parti nel corso del procedimento raggiungono un'intesa.
Ma è anche possibile il procedimento contrario? E' cioè possibile che una separazione, avviata quale consensuale, possa essere convertita in giudiziale, essendo venuto meno l'accordo?
La giurisprudenza ci dice di no e, da ultimo, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 18 dicembre 2020, ribadisce detto orientamento.
Recita infatti la massima estratta "In tema di separazione personale tra i coniugi, non è ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. a nulla rilevando, nel caso di separazione consensuale, nemmeno il carattere negoziale della stessa, e la conseguente applicabilità ad essa delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà - nei limiti in cui siano compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare - implicando tale regime solo la possibilità di promuovere il relativo giudizio di annullamento" "
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