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SEPARAZIONE: SE IL GENITORE SCEGLIE DI CAMBIARE RELIGIONE IL GIUDICE DEVE ASCOLTARE IL MINORE





E' opinione comune che una volta che si ottenga la sentenza di separazione o divorzio si concludano i conflitti e, soprattutto, si chiuda una porta.

In realta' se c'e' un figlio minore, gli ormai ex coniugi continueranno ad essere in contatto e a doversi confrontare tra loro e a prendere decisioni piu' o meno comuni.

La ragionevolezza vorrebbe che queste venissero prese nel solo ed esclusivo interesse del minore, deponendo l'ascia di guerra e operando con buon senso.

Tuttavia, talvolta cosi' non e'.

E, spesso, neppure l'intervento stragiudiziale dei legali riesce a trovare una mediazione tra due punti tanto fermi.

Dunque, qualora i coniugi non riescano ad addivenire ad una soluzione comune, unica via di uscita e' quella di ricorrere in Tribunale.

Vi e' infatti, nel nostro Codice Civile una norma che consente alle parti di ricorrere al Giudice nell'ipotesi in cui non riescano a decidere nell'interesse del figlio.

Sara' dunque l'autorita' giurisdizionale a prendere una decisione negli interessi del minore.

Peraltro, la giurisprudenza e' ormai consolidata riguardo la necessita' che il minore venga ascoltato.

I casi in cui si puo' far ricorso a detta procedura sono i piu' svariati.

Recentemente, ad esempio, la Corte di Cassazione si e' trovata a decidere sull'educazione religiosa di un minore.

Infatti, nel caso di specie, il padre aveva gia' espresso in sede di separazione un chiaro dissenso a che il bambino venisse educato secondo una dottrina particolare, specificando invece che sarebbe stato opportuno che il bambino seguisse fino alla cresima un percorso di educazione cattoica, in modo da poter fare scelte consapevoli.

In questo particolare caso, sarebbe stato dannoso che il magistrato pronunciasse il proprio provvedimento solo in base alle ragioni allegate dalle parti.

Invece, e' stato tanto piu' necessario sentire il minore e le sue ragioni, per prendere una decisione, anche restrittiva, che non pregiudicasse il suo sviluppo emotivo.

Va infatti ricordato che, in ogni caso, deve essere considerato quale interesse superioreil diritto del minore ad una .crescita sana ed equilibrata, che ben puo' giustificare provvedimenti restrittivi dei diritti individuali dei singoli genitori




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