Un tema spesso riproposto in questa pagina è il confine, invero molto labile, tra maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione.
Quando, infatti, può dirsi che il comportamento del genitore cessa di essere un eccesso di correzione e assume i contorni di una condotta maltrattante?
Sul punto si è - nuovamente - pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7511 del 25 febbraio 2021.
La Suprema Corte si è trovata infatti ad esaminare il caso di un genitore sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 572 c.p., il quale tuttavia rivendicava la configurazione, alla peggio, nella diversa fattispecie di abuso dei mezzi di correzione.
Invero, dall'istruttoria era emersa che la violenza era l'abituale trattamento della minore e, pertanto, viene richiamata la giurisprudenza costante secondo cui le ripetute condotte vessatorie nei confronti della figlia minore, che superavano il limite di un normale pur rigoroso metodo educativo, va ribadito che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Nella motivazione si rileva che le metodiche utilizzate, per la loro pervasività e per le conseguenze indotte in termini di sofferenza morale, esulavano dal contesto educativo e correzionale. L'umiliazione e la svalutazione della personalità (basti pensare alla pretesa di sottoposizione alla visita ginecologica per verificare la verginità della giovane, alla richiesta di orinare in presenza del padre per effettuare il test tossicologico, al controllo e all'isolamento reclamati durante la ricreazione a scuola) non avevano alcuna connotazione educativa e si risolvevano in angherie e immotivate vessazioni. Correttamente pertanto, la condotta è stata inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 11 quinquies, a nulla rilevando le eventuali finalità rieducative asseritamente perseguite dall'imputato
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