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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ANCHE IN CASO DI BREVE CONVIVENZA

Il codice penale punisce, all'art. 572 c.p., chiunque maltratti una persona della famiglia o convivente o affidata per ragioni di cura ed istruzione.

La lettera della norma non è, in realtà, delle più felici e lascia non poco spazio all'interpretazione.

La giurisprudenza è dunque intervenuta in più occasioni per definire la norma e, soprattutto, per fornire un criterio di scelta della pena.

Il limite, infatti, non è di poco conto: l'ipotesi prevista dal 1 comma va infatti dai due ai sei anni, mentre qualora si verifichino lesioni gravi o gravissime, sale fino a nove e quindici anni o ventiquattro, in caso di morte.

Ai fini della determinazione della pena, dunque, è indispensabile accertare la gravità delle condotte, la loro frequenza e, anche, la natura del rapporto tra l'agente e la persona offesa.

E, come purtroppo accade spesso nel nostro ordinamento, le pronunce sono le più varie e, talvolta, finanche contraddittorie.

Sulla frequenza delle condotte vessatorie, ad esempio, recentemente la giurisprudenza (sez. IV n. 761 del 20.11.2018) ha decretato che il reato si concretizza anche in caso di alternanza, nel rapporto, tra i maltrattamenti e periodi di normalità.

Statuendo ciò, ha comportato una rottura nell'interpretazione classica del concetto di frequenza, che ha sempre ribadito che è fondamentale l'esistenza di una posizione di prevaricazione tra autore del reato e vittima.

Ma le maggiori contraddizioni si hanno sulla definzione di famiglia.

Ed infatti, la definizione che oggi diamo al termine famiglia è assai più ampia di quella concepita con l'emanazione dei codici civile e penale che, dunque, devono necessariamente essere interpretati al passo con i tempi.

E' dello scorso ottobre una sentenza (Sez. III n. 56673 del 18.10.2018) in cui la Cassazione ha stabilito che è il reato si configura anche in caso di famiglia di fatto di recente formazione, non rilevando, dunque, la durata della convivenza ma essendo, invece, fondamentale il progetto di vita comune (Ai fini della configurabilità del reato di cui all' articolo 572 del codice penale , rilevano anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di prestarsi reciproca assistenza e protezione, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo solido e duraturo, anche in assenza di una stabile convivenza fisica. A tal riguardo, il dato temporale della convivenza (nella specie, in effetti di appena un mese) non è dirimente per distinguere la convivenza more uxorio dalla mera coabitazione, risiedendo il nucleo caratterizzante il rapporto familiare di fatto nella natura e nell'intensità del vincolo, che ben può essere desunto, anche in assenza di una stabile convivenza fisica, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza morale e familiare (nella specie, a supporto del rapporto di fatto, la Corte ha valorizzato, la dichiarazione resa dalla coppia all'anagrafe ai sensi della legge n. 76 del 2016 , contenente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze).

Eppure la stessa Cassazione, poco tempo dopo, ha contraddetto il proprio orientamento (Sez. III n. 345 del 27.11.2018), sancendo che il dato temporale e la nascita di una figlia non siano sufficienti a provare la stabilità di una coppia e l'esistenza di un progetto comune.

E, nuovamente, a dicembre, la Corte si è nuovamente pronunciata, ritenendo questa volta sussistente il reato anche in caso di separazione legale, posto che "la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie" (Sez. VI n. 6506 dle 05.12.2018).

In conclusione, non può essere data una risposta tranciante al quesito se il reato di maltrattamenti si verifichi anche in caso di una breve convivenza, posto che la stessa Cassazione, nell'arco di 40 giorni, ha pronunciato tre sentenze di orientamento diverso.


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