E' quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3459 del 27.01.2021.
Questi i fatti: un insegnante era stato riconosciuto, sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia per aver, in più occasioni, indirizzato parole offensive, umilianti e scurrili ad uno studente appena dodicenne, in presenza degli altri alunni.
La sentenza di condanna è stata impugnata e, tra i vari motivi, si chiede la riqualificazione del fatto, dall'ipotesi di cui all'art. 572 c.p. a quella di cui all'ar.t 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione).
Già in precedenza, la Corte aveva ritenuto, per la qualificazione del reato di maltrattamenti in ambito scolastico, ritenendo che l'uso dei mezzi di correzione possa considerarsi appropriato solo se necessario e, comunque, proporzionato tra violazione e mezzo usato.
Qualora, invece, sia posta in essere violenza, sia fisica che psicologica, non potrà mai qualificarsi come utilizzo dei mezzi di correzione ma integrerà sicuramente un'ipotesi di maltrattamenti.
Nel caso specifico, l'insegnante aveva in più occasioni offeso lo studente, definendolo "fetente", "deficiente", "fituso", termini il cui uso non può mai essere giustificato.
Comments