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SOSPESA LA POTESTA' GENITORIALE IN CASO DI VIOLENZA ASSISTITA


Il codice penale prevede, all'art. 34 co. 2 c.p., la sospensione della responsabilità genitoriale quale pena accessoria, per un periodo doppio rispetto alla pena inflitta, per tutti quei reati commessi con abuso della responsabilità stessa.

Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta per valutare l'applicabilità di detta pena accessoria anche alle ipotesi in cui la violenza sia assistita.

Quando, pertanto, i destinatari degli abusi non siano i minori bensì l'altro genitore, mentre i figli sono obbligati ad assistervi.

Questa ipotesi, pertanto, di violenza assistita indiretta, può fondare la sospensione della potestà genitoriale?

La Suprema Corte (Sez. V, n. 34504 del 3 dicembre 2020) ha dato risposta favorevole.

Nel caso di specie, infatti, il reato di cui all'art. 572 c.p. non era stato contestato nei confronti dei figli, ma unicamente dell'altro coniuge.

Tuttavia, evidenzia la Corte, è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., introdotta dalla L. 119/2013, cioè l'aver commesso il reato rendendolo percepibile al minore.

Per completezza, va segnalato che la giurisprudenza ha riconosciuto un'ampia configurabilità a detta aggravante, in quanto è stata riconosciuta anche qualora il minore non sia direttamente presente, ma percepisca la violenza, oppure anche qualora non abbia la maturità psico fisica adatta a comprendere la gravità e la violenza degli atti commessi in sua presenza (ex pluribus 55833 del 18.10.2017).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che i minori avessero assistito fisicamente alle violenze, posto che in alcune occasioni le forze dell'ordine erano state allertate dagli stessi minori.

Resta dunque da comprendere a quali reati sia applicabile la pena accessoria di cui all'art. 34 c.p.

Il significato del concetto di abuso della responsabilità genitoriale è individuato in dottrina, proprio attraverso un richiamo all'art. 330 cod. civ., nell'uso abnorme dei poteri e nella violazione o inosservanza dei doveri inerenti alla responsabilità.

Ebbene, ritiene il Collegio che nella categoria dei reati commessi con abuso della responsabilità genitoriale, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 cod. pen., possano 12 essere inserite anche le fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 61, comma 11-quinquies, cod. pen.

Non soltanto, infatti, rispondono ad un canone comportamentale abusivo della responsabilità genitoriale le condotte di reato direttamente rivolte contro i figli minori (a mero titolo esemplificativo: violenze, vessazioni psicologiche e morali, maltrattamenti, persecuzioni e via dicendo), ma anche quelle indirettamente rivolte contro di loro, che, colpendo, come nel caso di specie, l'altro genitore, li costringono ad assistere, secondo i parametri normativi dettati dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, c.p., ad una violenza e sopraffazione destinate ad avere inevitabilmente conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria.

Sussiste abuso della responsabilità genitoriale non solo nel caso in cui la violenza assistita - sia stata idonea a configurare di per sé una condotta di maltrattamenti ai danni dei minori, spettatori della violenza o della vessazione di un altro familiare, ma anche quando la violenza assistita sia configurata come aggravante di un reato commesso nei confronti di costui.

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