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STALKING SUL LUOGO DI LAVORO



Il reato di stalking viene sempre associato a relazioni affettive terminate o a contesti famigliari.

Invece, il reato di cui all'art. 612 bis c.p. non prevede questa esclusiva: infatti, punisce chiunque ponga un altro soggetto in uno stato d'ansia o timore per la propria incolumità o quella dei propr famigliari, o lo costringe a mutare le proprie abitudini in conseguenza di ciò.

Ne consegue, dunque, che i cd. atti persecutori siano applicabile in qualsivoglia situazione in cui si ravvisino le sopraindicate caratteristiche.

E, recentemente, la Cassazione (sent. n. 31273 del 09.11.2020) ha riconosciuto la configurabilità dello stalking anche sui luoghi di lavoro.

Manca tuttora, infatti, una disciplina penale delle pratiche vessatorie poste in essere in ambito lavorativo.

Sostengono gli Ermellini che, qualora le condotte vessatorie poste sul luogo di lavoro, reiterate e finalizzate a vessare o isolare il lavoratore, comportino le conseguenze previste dall'art. 612 bis c.p., ben potrà essere riconosciuta l'integrazione del reato di stalking.

La sentenza sopra citata rappresenta un'importante svolta, in quanto lo stalking in ambito lavorativo viene riconosciuto anche se le condotte sono rimaste circoscritte al luogo di lavoro, senza sconfinare nella vita privata della persona offesa.

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