
Qualche anno fa il nostro legislatore ha introdotto quale la causa di esclusione della punibilità la particolare tenuità del fatto: nel 2016 le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla sua applicabilità al reato di guida in stato di ebbrezza.
Ricordiamo, innanzitutto, che la citata causa prevede che la punibilità possa essere esclusa per tutti quei fatti che abbiano comportato conseguenze particolarmente lievi (e, comunque, per i reati puniti nel massimo con una pena inferiore a 4 anni).
Ci si era dunque chiesti se fosse applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, posto che la norma prevede diverse soglie alcolemiche con differenti pene e, quindi, si riteneva che fosse già stato effettuato un giudizio sulla gravità del fatto.
Parte della giurisprudenza, infatti, riteneva che, avendo già operato il legislatore una graduazione dell'illecito, erano già state scelte le ipotesi di particolare tenuità.
Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno risolto il contrasto ritenendo applicabile l'art. 131 bis c.p. ad ogni fattispecie criminosa, purchè siano rispettate le condizioni e i limiti di pena posti dalla norma.
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