La Corte torna a pronunciarsi sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento, in relazione a situazioni di particolare disponibilità economica dei genitori obbligati.
Nel caso di specie (Cass. Civ. ord. 2020 del 18 gennaio 2021), il genitore obbligato era stato dichiarato tenuto a versare un importante assegno per la moglie, nonchè un altrettanto considerevole importo per il mantenimento dei figli, suddiviso in una parte interamente versata alla madre e un'altra ai figli.
Il ricorrente (ossia il genitore obbligato) avanzava ricorso chiedendo una riduzione dell'assegno, sostenendo che una simile disponibilità economica potesse condurre ad esiti diseducativi.
La Suprema Corte, invece, dopo aver fissato specularmente il dovere dei genitori ed il diritto del figlio, rispettivamente, di educare e di essere educato, di assistere moralmente e di essere assistito moralmente, nel rispetto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso (art. 147 c.c., art. 315-bis c.c., commi 1 e 2, art. 337-ter c.c., commi 1 e 2), evidenzia che ciò debba avvenire in proporzione alle capacità e secondo le inclinazioni naturali, non potendosi desumere un fine diseducativo a priori.
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