Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9804 dell'11 marzo 2021 è singolare, anche se piuttosto interessante.
La Corte si è infatti dovuta pronunciare sul caso in cui un uomo era stato accusato di violazione di domicilio poichè era entrato in casa della propriaa ex utilizzando le chiavi che sapeva essere custodite vicino al cancello.
Più in generale, la Corte è tornata a pronunciarsi a riguardo della rilevanza del cd. dissenso presunto ai fini di configurabilità del reato.
Ma di cosa si tratta?
Si parla di dissenso presunto per indicare quella volontà contraria del titolare dello ius excludendi che non sia stata tuttavia esplicitata, per situazione concreta, per ignoranza o per effetto del comportamento ingannevole altrui, ma che invero poteva ragionevolmente presumersi (ad esempio, introduzione o trattenimento per fine illecito o per fine sicuramente non accetto dal legittimo titolare del diritto di esclusione).
Parte della dottrina e della giurisprudenza negano il peso di detto principio, basandosi sul massimo rispetto del principio di tassatività che emergerebbe dalla lettura dall'art. 614 cod. pen., che richiederebbe sempre una volontà contraria del itolare del diritto, anche solo per fatti concludenti.
Dopo aver ripreso questa tesi, la Corte ha però riconosciuto l'integrazione del reato di violazione di domicilio, non potendo escludere che la vittima accettasse il rientro dell'ex in casa per il solo fatto di lasciare le chiavi in un posto conosciuto e facilmente conquistabile dallo stesso.
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