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VIOLENZA ECONOMICA: UNA SFUMATURA DELLA VIOLENZA DI GENERE



Il tema della violenza di genere e del suo contrasto è caro a molti.

Tuttavia, siamo spesso portati a pensare che i maltrattamenti si verifichino solo in caso di percosse o violenze fisiche.

Complice anche il nostro ordinamento che, a differenza di altri, non definisce precisamente il termine maltratta, utilizzato dalla norma, la prova di maltrattamenti psicologici spesso richiede uno sforzo assai maggiore.

Eppure dobbiamo prendere atto del fatto che i maltrattamenti avvengano non soltanto attraverso angherie fisiche, ma anche mediante sopprusi psicologici.

Denigrazioni, umiliazioni, insulti, minacce sono "solo" gli aspetti più evidenti.

Oggi, invece, prendiamo atto che anche altri comportamenti, più subdoli, costituiscono un vero e proprio maltrattamento.

La giurisprudenza ha da tempo determinato che il reato si realizzi qualora vi sia una situazione di sudditanza di un soggetto rispetto ad un altro.

Questo passa, ovviamente, anche da privazioni e controlli economici.

La violenza economica consiste in condotte idonee ad ostacolare l'indipendenza economica di un congiunto per assumere una posizione di controllo causando un forte senso di soggezione e dipendenza .

Facili esempi sono l'impossibilità a controllare la situazione economica della famiglia (mancato accesso ai conti correnti) piuttosto che l'estromissione dalle scelte importanti in campo finanziario.

Il privare di ogni autonomia economica, magari accompagnandosi con minacce e insulti, costituisce indubbiamente una forma di maltrattamento.

E, tuttavia, il nostro ordinamento ancora non ha previsto reati ad hoc fuori per questo tipo di violenze, nonostante la Convenzione di Istanbul preveda chiaramente anche questa forma di coercizione come violenza.

E' dunque più volte intervenuta la Corte di Cassazione, per ricondurre dette condotte allàart. 572 c.p. "l'espressione delitti commessi con violenza alla persona, adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n.93 del 2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famigliaoriginariamente previsto, e deve pertanto essere intesa in senso estensivo, comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce" e che, avuto riguardo di quanto sancito dalle direttive europee, la violenza all'interno delle relazioni familiari è "quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche "

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