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VIOLENZA SESSUALE: L'ASPETTO FISICO DELLA VITTIMA NON INFLUISCE SULLA SUA ATTENDIBILITA'


Un simile titolo, nel 2019, sembra assurdo.

Eppure, e' dovuta intervenire la Corte di Cassazione per mettere questo concetto nero su bianco.

Ricorderete sicuramente la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva, qualche mese fa, fatto scandalo.

La Corte aveva infatti assolto due giovani dal reato di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali a danno di una giovane.

Nelle motivazioni che hanno portato all'assoluzione, si legge che la volonta' della vittima non sarebbe mai venuta meno, anzi, che avesse lei per prima, forse a causa della propria scarsa avvenenza, avvallato un simile comportamento, mascherando il dolore per le lesioni che venivano subite ai genitali come smorfie di piacere.

Sembra assurdo legggere queste parole nel 2019. Eppure sono state la motivazione di una sentenza di assoluzione.

In un mondo dove si lotta allo stremo contro la violenza di genere e per un'educazione consapevole, una Corte basa la propria decisione ritenendo non attendibile la persona offesa a causa del suo aspetto fisico.

Fortunatamente, con la sentenza Sez. III penale, n. 15683 del 9 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza rinviando alla Corte d'Appello di Perugia,competente per il nuovo giudizio.

In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato un'istruttoria svolta in maniera superficiale, caratterizzata da mere supposizioni e congetture senza il supporto di riscontri fattuali.

Fatto ancor piu' grave, la Corte di Appello di Ancona avrebbe basato la propria decisione su una lacunosa versione alternativa fornita dai coimputati e comunque ritenuta bastevole in ragione del fatto che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state poco credibili considerando la scarsa avvenenza di questa ed il fatto che fosse ubriaca al momento della violenza.

Ha precisato poi la Corte di Cassazione che ai fini della attendibilita' della persona offesa non puo' essere dato alcun peso al suo aspetto fisico, elemento del tutto irrilevante ed e' altresi' intervenuta sul lato procedurale,rilevando che qualora la Corte d'Appello riformi in toto in senso assolutorio la decisione di primo grado debba altresi' fornire una motivazione adeguata, in luogo della rinnovazione istruttoria, che non si limiti ad una versione piu' plausibile di un'altra.

Attendiamo dunque la decisione della Corte di Appello di Perugia, per dimenticare questa brutta pagina di (in)giustizia italiana.

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