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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

VIOLENZA SESSUALE: LA MANCATA OPPOSIZIONE AL RAPPORTO NON ESCLUDE IL REATO


L'alveo dei reati contro la sfera sessuale, in realtà poco normati, lascia un ampio margine di interpretazione.

Fondamentale, per stabilire la sussistenza del reato di cui all'ar.t 609 bis c.p., è la verifica del consenso della persona offesa.

Sul punto, si segnala una interessante recente pronuncia della Corte di Cassazione sul consenso apparente (n. 3224 del 27.02.2021).

Nel caso di specie, la difesa dell'imputato aveva ritenuto sussistente il consenso in quanto la persona offesa, in fase di istruttoria dibattimentale, aveva dichiarato di non essersi opposta al rapporto intimato e di aver simulato partecipazione.

Detta circostanza, qualificata come consenso apparente, avrebbe, ad avviso della difesa, escluso il reato.

Di posizione diametralmente opposta la Suprema Corte, la quale ha invece ritenuto che ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p. non assuma rilievo il fatto che la persona offesa non si sia opposta palesemente ai rapporti se è contestualmente provata una condotta minacciosa e costrittiva del soggetto agente.

Una mancanza di esplicito dissenso, infatti, deve sempre essere calata nel contesto e parametrata con la condotta del soggetto attivo.

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