Lo abbiamo già detto molte volte, ma è un tema estremamente importante: si configura violenza sessuale ogni qualvolta si invada la sfera sessuale della persona offesa.
Sulla nozione di sfera sessuale è già stato ampiamente scritto, pagine e pagine di giurisprudenza che riconoscono alla locuzione una portata molto ampia.
Ed infatti, e' ormai pacifico riconoscere l'invasione della sfera sessuale sia per la modalità di condotte, sia per zone che ne sono le destinatarie.
Eppure, la giurisprudenza torna frequentemente sul punto.
E' l'esempio della sent. n. 9399 del 10 marzo 2021, con cui la Cassazione Penale si è trovata - nuovamente -a decidere se lo sfioramento del seno possa configurare violenza sessuale.
Ebbene, sul punto la Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento secondo cui "In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso" (così Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004).
E' dunque evidente che la giurisprundenza abbia pienamente recepito lo spirito della riforma dei reati sessuali, includendo nella nozione di violenza sessuale non solo gli atti di violenza, ma anche quelli di libidine.
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