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DECRETO SICUREZZA SUL DASPO SPORTIVO: L'AGGRAVANTE IN TRASFERTA E L'ESCLUSIONE DELLA TENUITA'


Il decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, conosciuto da tutti come "decreto sicurezza" ha interessato, contrariamente a quanto trapelato sui media, vari campi del nostro ordinamento.

L'art. 16 del suddetto decreto, infatti, e' intervento su alcune norme del codice penale per dare un giro di vite agli episodi di violenza in concomitanza con manifestaizoni sportive.

La norma ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una nuova aggravante comune relativa all'"averr commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni".

Il nuovo art. 61, numero 11 septies, del codice penale e', in fin dei conti, ben riuscito, soprattutto nella specifica della condotta tenuta in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

La precisazione, infatti, consente di estenderne l'operativita' anche al nesso causale e non solo temporale rispetto la manifestazione sportiva.

Non trova invece un simile pregio la seconda parte, laddove estende l'agravante anche ai casi di trasferimento.

Infatti, la locuzione utilizzata non e' particolarmente felice, in quanto si riduce ad un espressione di movimento che ben puo' essere scollegata da dalla manifestazione sportiva.

Durante i lavori preparatori si era auspicato che in legge di conversione si perdesse questa eccessiva genericita' ma cosi', purtroppo, non e' stato.

In punto aggravante, dunque, dovremo attendere l'interpretazione giurisprudenziale.

Degno di nota e', invece, il secondo intervento.

Il decreto e' infatti intervenuto sull'art. 131 bis c.p. che regola la causa di non punibilita' del fatto per particolare tenuita'.

Viene dunque esclusa l'operativita' della causa in caso di delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportiv e, su aggiunta della legge di conversione, riguardo i reati di resistenza, minaccia o violenza in danno di pubblico ufficiale.

Va ricordato, infatti, che la norma ex art 131 bis c.p. impone al giudicante di valutare la tenuita' del fatto in base a vari fattori (danno, condotta, ecc.): una simile esclusione e' un segnale forte del legislatore che , pertanto, considera dette condotte come gravi in ogni caso

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